Normative
25 Maggio 2020
Ecobonus del 110% per le riqualificazioni energetiche
Sono detraibili fiscalmente al 110% in 5 anni le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per tre grandi lavori di ristrutturazione:
- interventi su parti comuni che permettono un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, caldaia centralizzata a condensazione in classe A, sistema ibrido o geotermia);
- Interventi su edifici unifamiliari che permettono un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore, sistema ibrido o geotermia);
- Altri interventi di efficientamento energetico fatti contestualmente ai 2 casi precedenti.
La detrazione per gli interventi di sostituzione d’impianto di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria in condominio o case singole è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
A usufruire dell'ecobonus 110% sono i condomini, gli istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa.
È possibile la cessione del credito per l'ecobonus 110% maturato nell'arco di cinque anni a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che lo incasserà dal fisco. Grazie allo sconto in fattura i contribuenti a fronte della cessione della detrazione fiscale riceveranno uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato la ristrutturazione.
Per ottenere l’autocertificazione del costruttore, contattare productsupport@galletti.it
Fonti: