Normative
15 Novembre 2019
Conto termico per l’incentivazione di interventi di riqualificazione energetica
Che cos'è
Il nuovo Conto termico, semplificato rispetto alla versione precedente, è un incentivo stabile, ovvero senza scadenza, usufruibile da privati e amministrazioni pubbliche per interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza energetica. È calcolato in base all’energia termica prodotta e viene erogato in 2-5 anni, tranne nel caso in cui il totale dell’incentivo sia inferiore ai 5.000 €: in questo caso viene corrisposto in un’unica rata.
Il Conto termico (Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 - Aggiornamento Conto termico) è stato approvato dando seguito a quanto previsto dalla legge Sblocca Italia n. 164/2014.
Le pompe di calore, essendo tecnologie rinnovabili in grado di fornire energia termica per la climatizzazione invernale degli edifici, sono ammesse all’incentivazione del Conto termico.
Soggetti ammessi
- Le Amministrazioni pubbliche: possono richiedere l’incentivo per interventi di incremento dell’efficienza energetica e per interventi di piccole dimensioni relativi a impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza;
- I Soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario): possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Tipologia di edificio
Unità immobiliari ed edifici (o parti di edifici) singoli o condominiali, di qualunque categoria catastale purché già esistenti.
Le principali novità
- ampliamento della tipologia di interventi agevolabili, adeguamento del livello di incentivazione e aggiornamento dei requisiti tecnici minimi di accesso;
- revisione del coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta Ci per le pompe di calore;
- incentivo corrisposto in un’unica rata se l’ammontare totale dell’incentivo non è superiore a 5.000 €;
- assegnazione dell’incentivo anche agli apparecchi ibridi con caldaia a condensazione e pompa di calore;
- istituito il catalogo degli apparecchi domestici idonei con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW: chi acquista un prodotto dalla lista potrà accedere a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda (una sorta di procedura semiautomatica, dove non sarà necessario indicare dati tecnici e prestazionali del generatore);
- innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti dagli attuali 1000 kW a 2000 kW;
Come si calcola l’incentivo delle pompe di calore
- Calore totale prodotto dall’impianto Qu [kWh/anno] = Pn ∙ Quf
- Energia termica incentivata prodotta in un anno Ei [kWh/anno] = Qu ∙ (1-1⁄(COP)
- Incentivo annuo Ia,tot [€/anno] = Ei ∙ Ci
Dove:
- COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella TABELLA 3 dell’Allegato I del DM 16 febbraio 2016
- Pn è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;
- Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella TABELLA 6 dell’Allegato II del DM 16 febbraio 2016
- Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito e distinto per tecnologia installata, come indicato nella TABELLA 7 dell’Allegato II del DM 16 febbraio 2016
Esempio di calcolo
Sostituzione di caldaia con pompa di calore aria/acqua con le seguenti caratteristiche:
- COP (A7, W35): 4,2
- Pn: 15 kW (potenza termica nominale)
- Zona climatica D (Roma Quf 1400)
- Ci: 0,11
Incentivo: 2 rate da 1.756 €
Incentivo totale: 3.512 €
Poiché l’incentivo complessivo è 3.520 €, ovvero minore di 5.000 €, l’incentivo viene erogato in un’unica rata.
Ai seguenti link è possibile scaricare i file per il calcolo dell'incentivo spettante:
FONTI: